Il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del 25
Ottobre 2023 (in allegato), vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela dell’olio DOP
Val di Mazara, ha deciso la modifica temporanea dell’art. 6 del disciplinare di produzione.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 73 del 28
marzo 2001 e’ modificato come di seguito riportato:
«Art. 6. – 1. L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara»
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test >= 6,5;
acidita’ massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100
grammi di olio;
numero perossidi <= 11,00 -K232 <=-2,10 -K270 <=0,15 -Delta K <= 0,005».
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Val di Mazara» e’ temporanea
e ha validita’ per l’annata olivicola 2023.